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Ultimo Aggiornamento: 13/09/2006 13:27
spy74
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11/02/2006 03:29
 
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AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LETTERA APERTA DI ANTIPROIBIZIONISTI.IT AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Signor Presidente della Repubblica,

Le chiediamo, in qualità di supremo garante della Costituzione Italiana, legge fondamentale della nostra comunità, di non approvare, attraverso la necessaria apposizione della firma di competenza presidenziale, l’atto Ddl Camera 6297 recante la dicitura “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell' Amministrazione dell' interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi“ per i seguenti rilievi che ci auguriamo vorrà condividere.

In primo luogo, l’art. 4-bis, comma 1, lettera b), che sostituisce l’art. 73 del DPR 309/90, risulta palesemente contrario al principio di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), come difeso peraltro all’interno della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto prevede, per la fattispecie della cessione gratuita di sostanza stupefacente (la dizione sancisce infatti la punibilità per la cessione od il passaggio “per qualunque scopo”) una pena detentiva da sei a venti anni.
A questo proposito a nulla rileva la diminuente prevista negli articoli successivi per il fatto compiuto “di lieve entità” (comunque punito con la detenzione da uno a sei anni) in quanto la cessione che si prevede nel semplice “passaggio” gratuito o fortuito è sempre, nella prassi comune della fattispecie concreta, di scarsa rilevanza eppure viene sanzionato nell’articolo in questione con un numero di anni di detenzione evidentemente sproporzionato rispetto ad altre fattispecie penalmente rilevanti dotate di un maggior disvalore sociale.

In secondo luogo, si fa presente che la norma di cui all’art. 4 bis, I° comma lettera c, laddove si prevede come uno degli elementi determinanti quello della quantità massima per la configurazione del reato cosiddetto di spaccio come “indicata dal decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga”, risulta, in modo evidente, contraria al dettato costituzionale di cui all’art. 117 Costituzione, specificatamente riguardo la competenza concorrente delle Regioni, laddove la riforma non prevede, trattandosi di norma in materia di “tutela della salute”, la partecipazione degli organi regionali (ne’ tantomeno il parere della Conferenza Stato-Regioni), in merito alla quantificazione della misura di sostanza da detenersi personalmente, potenzialmente dannosa per l’individuo ma comunque non penalmente perseguibile e quindi da considerarsi estranea alla mera previsione della norma penale, ed invece attinente alla tutela amministrativa della salute individuale.
Tale competenza, icto oculi, è infatti stata lasciata ai soli organi statali.

In terzo luogo, il complesso di norme che equipara le strutture private alle pubbliche come istituzioni di cura e riabilitazione dalla condizione di tossicodipendenza, visti i nuovi principi dettati dalla riforma del Titolo V della Costituzione devono prevedere almeno l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni, non opportunamente richiesta.

Si apprende inoltre, da fonti ufficiali, dell’intenzione dei ministri Moratti e Giovanardi di porre mano, con lo strumento del Decreto Legge, a tale normativa, ancora in fieri, con l’intenzione di renderla ancora più restrittiva, mirando, per questi tipi di reati, addirittura all’inversione dell’onere della prova e all’accusa automatica di spaccio superato un certo quantitativo deciso dal Ministero. della Salute.

Siamo quindi di fronte ad una precisa volontà di porre in discussione determinati istituti dello stato di diritto. A questo punto la lotta al narcotraffico, certamente non assicurata da norme che invece colpiscono maggiormente il consumatore saltuario ingolfando l’organizzazione giudiziaria, appare un pretesto.

Per questi motivi, nonché per altre censure costituzionali che saranno fatte valere soltanto in caso di una conferma da parte Sua della viziata volontà parlamentare, di fronte alla competente Corte Costituzionale, Le chiediamo di non sottoscrivere e quindi di non validare, l’atto in questione.

La ringraziamo di quanto potrà fare per la salvaguardia dei valori e dei principi costituzionali in merito ai quali Lei rappresenta il più alto e autorevole difensore.
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